Si presenta la seguente fattispecie:
falliscono una s.a.s. e i suoi soci illimitatamente responsabili; uno dei soci falliti era proprietario di un immobile acquisito alla massa fallimentare; viene omologato dal tribunale un concordato fallimentare con assuntore (s.r.l. immobiliare); nella sentenza di omologa il tribunale non dispone il trasferimento dell’immobile, ma riporta quale condizione del concordato che il curatore dovrà provvedere a trasferire, tra l’altro, l’immobile all’assuntore al passaggio in giudicato della sentenza ed al compiuto adempimento del concordato. I creditori sono stati pagati. Il fallimento è stato chiuso. La società è stata cancellata dal Registro Imprese. Il socio proprietario dell’immobile acquisito al fallimento è deceduto e i suoi eredi non hanno provveduto alla presentazione della relativa denuncia di successione. Il curatore ritiene di dover intervenire lui solo all’atto di trasferimento in esecuzione del concordato e di voler dichiarare quale base imponibile, al fine dell’applicazione dell’imposta di registro all’atto, che il valore della transazione è pari a quello dei debiti assunti dall’assuntore e non quello (di gran lunga superiore) venale dell’immobile quale risultante da perizia.
L’art. 12 r.d. 16 Marzo 1942 n. 267 (l. fall.) prevede che, in caso di morte dell’imprenditore, successiva alla dichiarazione di fallimento, la relativa procedura prosegue nei confronti degli eredi anche se hanno accettato con beneficio di inventario. Siffatta disposizione è volta ad evitare pregiudizi ai creditori. Si tratta di una sostituzione processuale automatica in quanto la ratio della norma appare quella di individuare il soggetto che subentra nella procedura concorsuale in luogo del fallito defunto.
La prosecuzione della procedura fallimentare nei confronti degli eredi comporta l’assunzione degli oneri del fallito e l’esercizio dei poteri ad esso spettanti, ma non il fallimento degli eredi stessi, in quanto la massa attiva fallimentare resta fermata dalle sole sostanze ereditarie.
Più precisamente, sui successori che hanno accettato l’eredità si riverberano gli effetti del fallimento, ossia quei limitati poteri riconosciuti in capo al fallito, quali, ad esempio, la facoltà di avanzare la proposta di concordato o di continuare nella opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.
Anche la giurisprudenza [Trib. Messina 26 gennaio 1978] ha ribadito che “l’erede beneficiato dal fallito acquista la disponibilità del patrimonio del de cuius soltanto dopo esaurita la procedura concorsuale, nei limiti dell’eventuale residuo. L’accettazione dell’eredità, in altri termini, non comporta una modifica sul piano sostanziale dello spossessamento verificatosi per effetto della dichiarazione di fallito, ma il patrimonio rimane nella disponibilità della curatela fallimentare che continua ad amministrarlo e liquidarlo con la sola variante della sostituzione dell’erede nella medesima posizione processuale che avrebbe assunto il fallito”.
In merito alla diversa questione circa le modalità di esecuzione del concordato fallimentare, l’art. 136, comma 1, l. fall. “stabilisce che dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione”. Da tale disposizione si deduce che gli organi preposti alla procedura fallimentare, quali il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori, non cessano dalle loro funzioni in seguito all’omologazione del concordato, dovendo gli stessi sorvegliarne l’esecuzione secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione. Al tempo stesso, divenuto definitivo il decreto di omologazione, il curatore è tenuto a presentare il conto della gestione, alla cui approvazione il Tribunale dichiara la chiusura del fallimento. Qualora, in seguito alla chiusura del fallimento, debba ancora essere eseguito il concordato, si verificano i seguenti effetti:
- il debitore riacquista la piena capacità di disporre del proprio patrimonio e la facoltà di amministrarlo, ad eccezione dei beni compresi nel piano concordatario;
- gli organi della procedura decadono dalle funzioni ad essi spettanti nell’ambito della procedura fallimentare, mantenendo tuttavia i compiti di sorveglianza e di adempimento del concordato.
Ne deriva, quindi, che nel caso in esame il trasferimento del bene all’assuntore deve essere posto in essere dal curatore, il quale è stato incaricato a compiere tale atto nella sentenza di omologa del concordato fallimentare.
Tale atto produce effetto nei confronti degli eredi del fallito, i quali acquisiranno nel proprio patrimonio i soli beni che residueranno dal completamento della vicenda concorsuale. Quanto alla necessità della denuncia di successione, si tratta di un adempimento fiscale obbligatorio, posto a carico di coloro che hanno accettato l’eredità.
Avv. Fabiana Saltelli